IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla richiesta della difesa di Berlusconi Silvio di rinvio del processo in epigrafe ai sensi dell'art. 1, legge 7 aprile 2010, n. 51; Sulla opposizione del pubblico ministero a tale richiesta e, in subordine, sulla eccezione di legittimita' costituzionale della predetta legge per violazione degli artt. 101 e 138 della Costituzione; Sentiti le parti civili ed i difensori degli imputati; Osserva Va premesso che la difesa di Berlusconi, dopo aver dedotto e documentato per l'udienza del 12 aprile 2010 un legittimo impedimento dell'imputato per essere impegnato in un viaggio di Stato, alla richiesta del Tribunale di indicazione di ulteriori date per il prosieguo del giudizio, ha formulato richiesta di rinvio al 21 luglio 2010, ai sensi della legge 7 aprile 2010, n. 51, producendo attestazione di impedimento continuativo del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale attestazione contiene soltanto un riferimento esemplificativo a plurime attivita' governative da svolgere nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2010 e il 21 luglio 2010. Il Pubblico Ministero si e' opposto a tale richiesta di rinvio proponendo in via principale una lettura «logica e sistematica» della legge n. 51/2010 che consenta al giudice di valutare l'assolutezza o meno dell'impossibilita' a comparire dedotta quale impedimento del Presidente del Consiglio, nel senso cioe' che la mera attestazione di un impegno continuativo e correlato all'esercizio delle funzioni descritte nella citata legge non precluderebbe al giudice l'accertamento della sussistenza in concreto dell'assoluto impedimento a comparire dell'imputato per il periodo indicato nell'attestazione di cui al comma 4 dell'art. 1, legge cit. In subordine lo stesso P.M. ha dedotto questione di costituzionalita' della norma ove interpretata come preclusiva di un sindacato del giudice in ordine alla deduzione del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio. Ritiene il Tribunale che l'interpretazione proposta dai P.M. non possa essere seguita. Ed invero l'art. 1, comma 1, legge cit., a individua come legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. (assoluta impossibilita' di comparire) non solo lo svolgimento delle varie attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti con riguardo alla funzione ministeriale, ma addirittura tutte le «relative attivita' preparatorie e consequenziali» nonche' «ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di governo». Inoltre il comma 4 impone il rinvio del processo «ove la Presidenza del Consiglio attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato» allo svolgimento delle suddette funzioni. La qualificazione come impedimento anche delle mere attivita' preparatorie, consequenziali e comunque coessenziali e la possibilita' che l'attestazione dell'impedimento sia riferita anche a periodi continuativi precludono integralmente ogni possibilita' di correlazione tra singola udienza e specifico impegno, il che si traduce nel privare il Giudice del potere-dovere di verifica della sussistenza dell'impedimento. La legge non si limita dunque ad integrare la previsione di cui all'art. 420-ter c.p.c. con la introduzione di casi ulteriori di legittimo impedimento legati a situazioni specificamente individuate, e con la tipizzazione quindi di taluni atti (o attivita') di governo come integranti la fattispecie legale di impedimento, ma pone una disciplina che sostanzialmente identifica quell'attivita' (peraltro mediante un meccanismo di autocertificazione) con l'assoluta impossibilita' a comparire. In altri termini la definizione di legittimo impedimento contenuta nell'art. 1 in esame, per la sua ampiezza e indeterminatezza, introduce una presunzione assoluta di impedimento genericamente collegata allo svolgimento di funzioni governative da parte dei soggetti indicati: da cio' il venir meno per il giudice di qualsiasi possibilita' di accertare la sussistenza in concreto dell'impedimento a comparire dell'imputato, inteso come assoluta impossibilita' legata ad un fatto contingente e non gia' ad uno status permanente. L'interpretazione proposta dal P.M. non puo' pertanto essere condivisa ed assume quindi rilevanza la prospettata questione di legittimita' costituzionale. Al riguardo occorre premettere che l'impedimento legittimo e' per sua intrinseca natura un qualcosa di oggettivo e concretamente individuato: le disposizioni in esame, introducendo una presunzione iuris et de iure di impedimento continuativo per un lungo periodo di tempo connessa alle funzioni di Governo si sostanziano in una norma di status derogatoria dell'ordinaria giurisdizione e dunque in una prerogativa che richiede una copertura costituzionale. Una disciplina infatti che, come quella in esame, non si limita a differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale», ma stabilisce a priori e in modo vincolante che la titolarita' e l'esercizio di funzioni pubbliche costituiscono sempre legittimo impedimento per rilevanti periodi di tempo, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto, si traduce nella statuizione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche diretta a tutelarne non gia' il diritto di difesa nel processo bensi' lo status e la funzione (come del resto dichiarato dallo stesso art. 2 della legge). Ne deriva che la norma in questione realizza la medesima situazione gia' analizzata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 262/2009 sul c.d. Lodo Alfano (legge n. 124/2008 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato). Del resto lo stesso art. 2 della legge n. 51/2010 indica la sua funzione di legge ponte in vista della «entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri», cosi' rendendo esplicita la ratio di anticipazione di una disciplina innovativa in materia che deve necessariamente essere introdotta con procedimento costituzionale. I rilievi che precedono assorbono gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale prospettati dal P.M. Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51, per violazione dell'art. 138 Cost.