IL TRIBUNALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza sulla richiesta della  difesa  di
Berlusconi Silvio  di  rinvio  del  processo  in  epigrafe  ai  sensi
dell'art. 1, legge 7 aprile 2010, n. 51; 
    Sulla opposizione del pubblico ministero a tale richiesta  e,  in
subordine,  sulla  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  della
predetta  legge  per  violazione  degli  artt.  101   e   138   della
Costituzione; 
    Sentiti le parti civili ed i difensori degli imputati; 
 
                               Osserva 
 
    Va premesso che la difesa di  Berlusconi,  dopo  aver  dedotto  e
documentato per l'udienza del 12 aprile 2010 un legittimo impedimento
dell'imputato per essere impegnato  in  un  viaggio  di  Stato,  alla
richiesta del Tribunale di  indicazione  di  ulteriori  date  per  il
prosieguo del giudizio, ha formulato richiesta di rinvio al 21 luglio
2010,  ai  sensi  della  legge  7  aprile  2010,  n.  51,  producendo
attestazione di  impedimento  continuativo  del  Segretario  Generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Tale    attestazione    contiene    soltanto    un    riferimento
esemplificativo a  plurime  attivita'  governative  da  svolgere  nel
periodo intercorrente tra il 9 aprile 2010 e il 21 luglio 2010. 
    Il Pubblico Ministero si e' opposto a tale  richiesta  di  rinvio
proponendo in via principale una lettura «logica e sistematica» della
legge n. 51/2010 che consenta al giudice di valutare l'assolutezza  o
meno dell'impossibilita' a comparire dedotta  quale  impedimento  del
Presidente del Consiglio, nel senso cioe' che la mera attestazione di
un impegno continuativo  e  correlato  all'esercizio  delle  funzioni
descritte  nella  citata   legge   non   precluderebbe   al   giudice
l'accertamento   della   sussistenza   in   concreto    dell'assoluto
impedimento  a  comparire  dell'imputato  per  il  periodo   indicato
nell'attestazione di cui al comma 4 dell'art. 1, legge cit. 
    In  subordine  lo   stesso   P.M.   ha   dedotto   questione   di
costituzionalita' della norma ove interpretata come preclusiva di  un
sindacato  del  giudice  in  ordine  alla  deduzione  del   legittimo
impedimento del Presidente del Consiglio. 
    Ritiene il Tribunale che l'interpretazione proposta dai P.M.  non
possa essere seguita. 
    Ed invero l'art.  1,  comma  1,  legge  cit.,  a  individua  come
legittimo impedimento ai sensi  dell'art.  420-ter  c.p.p.  (assoluta
impossibilita' di comparire) non  solo  lo  svolgimento  delle  varie
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti con riguardo alla
funzione ministeriale, ma addirittura tutte  le  «relative  attivita'
preparatorie  e  consequenziali»  nonche'  «ogni  attivita'  comunque
coessenziale alle funzioni di governo». Inoltre il comma 4 impone  il
rinvio del processo «ove la  Presidenza  del  Consiglio  attesti  che
l'impedimento e' continuativo e  correlato»  allo  svolgimento  delle
suddette funzioni. 
    La qualificazione come impedimento  anche  delle  mere  attivita'
preparatorie,   consequenziali   e   comunque   coessenziali   e   la
possibilita' che l'attestazione dell'impedimento sia riferita anche a
periodi continuativi precludono integralmente  ogni  possibilita'  di
correlazione tra singola udienza  e  specifico  impegno,  il  che  si
traduce nel privare il Giudice del potere-dovere  di  verifica  della
sussistenza dell'impedimento. 
    La legge non si limita dunque ad integrare la previsione  di  cui
all'art. 420-ter c.p.c. con la  introduzione  di  casi  ulteriori  di
legittimo impedimento legati a situazioni specificamente individuate,
e con la tipizzazione quindi di taluni atti (o attivita') di  governo
come integranti la fattispecie legale di  impedimento,  ma  pone  una
disciplina che sostanzialmente identifica  quell'attivita'  (peraltro
mediante  un  meccanismo  di   autocertificazione)   con   l'assoluta
impossibilita' a comparire. 
    In  altri  termini  la  definizione  di   legittimo   impedimento
contenuta  nell'art.  1   in   esame,   per   la   sua   ampiezza   e
indeterminatezza, introduce una presunzione assoluta  di  impedimento
genericamente collegata allo svolgimento di funzioni  governative  da
parte dei soggetti indicati: da cio' il venir meno per il giudice  di
qualsiasi  possibilita'  di  accertare  la  sussistenza  in  concreto
dell'impedimento a  comparire  dell'imputato,  inteso  come  assoluta
impossibilita' legata ad un fatto  contingente  e  non  gia'  ad  uno
status permanente. 
    L'interpretazione proposta dal  P.M.  non  puo'  pertanto  essere
condivisa ed assume quindi  rilevanza  la  prospettata  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    Al riguardo occorre premettere che l'impedimento legittimo e' per
sua intrinseca  natura  un  qualcosa  di  oggettivo  e  concretamente
individuato: le disposizioni in esame, introducendo  una  presunzione
iuris et de iure di impedimento continuativo per un lungo periodo  di
tempo connessa alle funzioni di Governo si sostanziano in  una  norma
di status derogatoria dell'ordinaria giurisdizione e  dunque  in  una
prerogativa che richiede una copertura costituzionale. 
    Una disciplina infatti che, come quella in esame, non si limita a
differenziare «la posizione processuale del componente di  un  organo
costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo
automatico e generale», ma stabilisce a priori e in  modo  vincolante
che la titolarita' e l'esercizio di funzioni pubbliche  costituiscono
sempre  legittimo  impedimento  per  rilevanti  periodi   di   tempo,
prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto,  si  traduce
nella statuizione di una vera  e  propria  prerogativa  dei  titolari
delle cariche pubbliche diretta a tutelarne non  gia'  il  diritto di
difesa nel processo bensi' lo status e la funzione  (come  del  resto
dichiarato dallo stesso art. 2 della legge). 
    Ne  deriva  che  la  norma  in  questione  realizza  la  medesima
situazione gia' analizzata dalla Corte costituzionale  nella  recente
sentenza n. 262/2009 sul  c.d.  Lodo  Alfano  (legge  n.  124/2008  -
Disposizioni in  materia  di  sospensione  del  processo  penale  nei
confronti delle alte cariche dello Stato). 
    Del resto lo stesso art. 2 della legge n. 51/2010 indica  la  sua
funzione di legge ponte in vista della «entrata in vigore della legge
costituzionale recante la disciplina organica delle  prerogative  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri», cosi' rendendo
esplicita la ratio di anticipazione di una disciplina  innovativa  in
materia che deve necessariamente essere introdotta  con  procedimento
costituzionale. 
    I rilievi  che  precedono  assorbono  gli  ulteriori  profili  di
illegittimita' costituzionale prospettati dal P.M. 
    Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione
di legittimita' dell'art. 1 commi 1, 3 e  4,  della  legge  7  aprile
2010, n. 51, per violazione dell'art. 138 Cost.